Aggiornamento professionale

Piattaforma gestione crediti formativi

Il Consiglio dell’Ordine informa i propri iscritti che il Consiglio Nazionale APPC ha realizzato un nuovo applicativo software per la gestione, conservazione e consultazione dei Crediti Formativi Professionali degli iscritti, di proprietà del CNAPPC, che si è reso necessario date le criticità emerse a seguito dei cambi normativi che regolano la gestione e la conservazione dei dati amministrativi e che andrà a sostituire l’attuale piattaforma iMateria.

Credenziali d'accesso

Le credenziali di accesso sono quelle utilizzate per l’accesso centralizzato alla piattaforma iMateria.
Nel caso di smarrimento delle credenziali potrai attivare la procedura di richiesta delle stesse. Se la procedura di cui sopra non dovesse funzionare, puoi contattare l’assistenza al loro indirizzo e-mail

Status formativo incompleto

Ad oggi all’interno della piattaforma le singole posizioni formative non risultano ancora definitivamente aggiornate. Sarà necessario un periodo di “prova” fino alla definitiva attivazione della piattaforma nazionale, perciò invitiamo a non affrettarsi a fare segnalazioni telefoniche o via e-mail. 

Provvederemo nelle prossime settimane a comunicare quando le posizioni saranno aggiornate così da poter effettuare una verifica finale ed eventualmente segnalare le eventuali carenze. Si ricorda a tal riguardo che le problematiche sopraesposte sono le medesime per tutti gli Ordini territoriali e dipendono da un ritardo nel funzionamento della  piattaforma nazionale.

Semestre ravvedimento operoso

Il Consiglio Nazionale ha deliberato l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso, alla luce dell’articolato percorso di trasferimento della gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma di proprietà del CNAPPC, avvenuto durante l’anno in corso, al fine di agevolare e garantire agli iscritti il tempo necessario per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso e affinché si attuino puntualmente le verifiche necessarie sull’attività formativa compiuta.
La nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, dunque, è stabilita al 30 giugno 2023.


Normativa

L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (formazione obbligatoria) per gli architetti è introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato con le seguenti linee guida approvate dal Consiglio Nazionale.

Triennio 2014-2016

Triennio 2017-2019

Triennio 2020-2022

Si ricorda che

  • Gli iscritti devono acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica dell’acquisizione è effettuata su base triennale e il nuovo triennio si concluderà il 31/12/2022.
  • Non sono previsti crediti minimi annuali, ma resta raccomandabile un’acquisizione costante nel corso del triennio. Eventuali crediti maturati in eccesso nel precedente triennio sono riportati automaticamente al triennio successivo, nel limite massimo di 20 crediti formativi generici.
  • Ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, sono valevoli:
  1. I corsi frontali e i corsi di formazione a distanza (FAD), gli incontri, i workshop, le conferenze e simili (sia frontali che a distanza sincrona) che siano già stati accreditati presso il CNAPPC.
  2. in autocertificazione: corsi abilitanti e di aggiornamento (es. sicurezza, prevenzione incendi, RSPP moduli A, B e C, etc), la partecipazione a eventi formativi in qualità di relatori, esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile, master, ricerche, scuole di specializzazione e ulteriori lauree.
  3. A queste attività formative si possono affiancare le “Altre attività” riconoscibili con il limite complessivo massimo di 15 crediti nel triennio. Tra queste rientrano: partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali; attività particolari quali mostre, fiere e visite; monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale; viaggi di studio promossi dagli Ordini/Federazioni di Ordini o da altri soggetti accreditati dal CNAPPC; partecipazione ai consigli di disciplina (nomina del Tribunale); partecipazione a concorsi di progettazione.

Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  • maternità, paternità, adozione e affidamento riducendo l’obbligo formativo di 20 CFP, ivi compresi i 4 CFP obbligatori in materia di discipline ordinistiche;
  • malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  • altri casi di impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (L. 382/1980). È precluso lo svolgimento della professione;
  • non svolgimento della professione, neanche occasionalmente per un anno, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione sotto la propria personale responsabilità. 

Inizio e fine dell'obbligo formativo

Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.
L’inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo con l’avvio delle procedure disciplinari, non rilevando, ai soli fini della disciplina, l’eventuale recupero effettuato successivamente alla scadenza del triennio.
Le sanzioni sono previste dall’art. 9 comma 2 del Codice Deontologico, che a seguito di modifica in vigore a partire dal 30/04/2021 recita come segue:


«La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%);
  2. censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18 (30%);
  3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (40%);
  4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (60%);
  5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione compresa superiore 37 CFP.

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.»

Antecedentemente al 30/04/2021 l’art.9 comma 2 del Codice Deontologico prevedeva le seguenti sanzioni:

  1. Censura nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 12 CFP;
  2. Sospensione per mancata acquisizione superiore ai 12 CFP, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Accreditamento eventi di enti terzi

Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti

L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (formazione obbligatoria) per gli architetti è introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato con il “Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale” e le “Linee guida attuative del Regolamento”, approvate dal Consiglio Nazionale.

Le attività valevoli ai fini di tale aggiornamento devono essere, dove previsto, sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC). L’organizzazione di tali corsi di formazione, in conformità con l’art. 7 del D.P.R. 137/2012, può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti “previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso”.

La richiesta di accreditamento da parte di soggetti formatori terzi al C.N.A.P.P.C.  devono essere inviate esclusivamente a formazione.cnappcawn.it e rispettare le indicazioni contenute negli allegati.

Per richiesta informazioni, invio documentazione e richieste scrivere a ordine.formazione@architettifirenze.it.

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