Patente a punti, risposte ai quesiti in materia di sicurezza sui cantieri

Data

24/10/2024

Categorie

Professione, Normative

La sicurezza nei cantieri rappresenta un tema centrale nel settore delle costruzioni, soprattutto alla luce delle nuove normative che disciplinano la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

La Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Architetti PPC di Firenze, nata per essere un punto di confronto su queste tematiche, ha deciso di rispondere a una serie di quesiti recentemente pervenuti alla segreteria dell'Ordine, in particolare riguardo al "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" – meglio noto come "Patente a punti per imprese e autonomi", regolato dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132.

Di seguito riportiamo le principali domande e risposte in merito.

La patente a crediti che, secondo le ultime FAQ rilasciate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sembra essere obbligatoria anche per chi svolge attività intellettuale, come architetti. È davvero obbligatoria per noi professionisti?

In merito a questa domanda, occorre fare riferimento alla normativa attualmente in vigore, in particolare all’articolo 27 del Dlgs. 81/08, recentemente modificato, che regola il "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti".
Dal 1° ottobre 2024, sono obbligati a possedere la patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di chi esegue mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come architetti, ingegneri, e geometri. Pertanto, le prestazioni intellettuali sono escluse dall'obbligo della patente.

In una recente circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL.Circolari_INL.R.0000004.23-09-2024), si ribadisce che i soggetti tenuti alla patente sono:

  1. Soggetti interessati: Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Qualora, invece, vi sia l'obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Gli archeologi "operano" nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell'INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l'attività di archeologo è un'attività libero professionale che prevede l'iscrizione al relativo Albo, l'interessato dichiarerà di essere in possesso dell'iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell'Amministrazione, come equiparabile all’ iscrizione all'Albo. Pertanto, dichiarando l'iscrizione all'Albo, gli archeologi possono ottenere la patente necessaria per operare nei cantieri.

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