Superbonus. Gli architetti diffidano Deloitte e Poste Italiane

Data

20/03/2023

Categorie

Comunicati stampa, News

I legali incaricati degli Ordini degli Architetti italiani confermano l'avvenuta iscrizione a ruolo dei seguenti procedimenti:

  1. l'azione contro Poste Italiane risulta pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma con il numero 14730/2023 di R.G.;
  2. l'azione contro Deloitte Consulting s.r.l. SB + 1 risulta pendente dinanzi al Tribunale civile di Milano con il numero 10079/2023 di R.G.

Troppe responsabilità e poche garanzie per i tecnici chiamati ad eseguire gli interventi oggetto di bonus edilizi, in particolare per il ruolo di asseveratori delle opere, e senza che sia stata riconosciuta loro la professionalità dimostrata nei fatti.

L’Ordine degli Architetti di Firenze, insieme ad altri Ordini italiani, ha deciso di procedere legalmente nei confronti di Deloitte e Poste Italiane per quelle che definisce “inaccettabili richieste” imposte ai professionisti in tema Superbonus.

Una situazione – scrivono gli Ordini -

“che finisce con il togliere certezze e penalizzare l’intero sistema, dai tecnici e al sistema bancario, fino alla committenza, al singolo cittadino, incastrato in
un meccanismo ormai troppo complesso e farraginoso”

.

Il riferimento è agli adempimenti e alle richieste aggiuntive introdotte da Deloitte e Poste Italiane sulle opere oggetto di bonus, senza alcuna base normativa o regolamentare che li giustifichi, e che

stanno pesando fortemente sull’attività e sulla reputazione dei professionisti tecnici chiamati a una crescente assunzione di responsabilità (professionali, civili, penali, patrimoniali), in particolare per il ruolo di asseveratori. Vicende che, denunciano gli architetti, risultano “irricevibili” e che “contribuiscono a complicare ancora di più un quadro fortemente precario”.

Deloitte, in particolare, una delle principali società di consulenza a livello globale, cui le Banche affidano la verifica dei requisiti richiesti per la cessione del credito, ha stabilito che i tecnici

asseveratori effettuino un video descrittivo dell’intervento, registrato presso l’immobile oggetto dei lavori, con l’obiettivo di attestarne la veridicità condizione necessaria per la cessione dei crediti maturati a seguito di opere rientranti nel Superbonus 110%.

“Pur comprendendo la necessità da parte degli operatori finanziari di tutelarsi contro eventuali truffe - sostengono gli Ordini - risulta assurdo richiedere la redazione di un video a dimostrazione della veridicità delle attività edilizie effettuate, dopo aver già redatto una asseverazione corredata da specifica polizza assicurativa e con allegati documenti fotografici del cantiere, stati di avanzamento lavori, dichiarazioni del professionista, libretto delle misure etc etc”.

A quello Deloitte si aggiunge il caso di Poste Italiane che, dallo scorso agosto, ha introdotto la richiesta della firma di un «responsabile dei servizi di asseverazione tecnica» – figura non prevista da alcuna norma o regolamento – per consentire l’accesso al canale di cessione di crediti d’imposta della stessa società partecipata. Inoltre, si richiede una indefinita congruità tra l’importo della detrazione di cui beneficia il proprietario e il valore dell’immobile su cui si va ad intervenire: tale congruità, tuttavia, non è prevista in alcuna norma ed il tecnico non ha a disposizione alcun parametro di riferimento per poterla calcolare.

Una formula che, anche in questo caso, ha una funzione di «autotutela» ma che, per gli architetti, aggrava la responsabilità sul professionista che se ne fa carico, chiamato a garantire (sottoscrivendo un apposito modulo di dichiarazione) la correttezza di tutto l’iter tecnico-fiscale che porta alla maturazione dei crediti d’imposta.

“Tale richiesta – prosegue l’Ordine - mortifica la professionalità dell’Architetto, sminuendone la figura di fronte alla collettività”.

Gli Ordini degli Architetti che hanno aderito, quindi, hanno deciso di procedere legalmente nei confronti di Deloitte e Poste Italiane, chiedendo il «ritiro immediato», rispettivamente, delle richieste della «Attestazione video dell’Asseveratore» e della «Dichiarazione del Responsabile dei Servizi di asseverazione tecnica».

Non si escludono ulteriori future azioni su qualsiasi richiesta di documentazione non dovuta che possa ledere l’immagine dei professionisti.

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