Piattaforma gestione crediti formativi

Il Consiglio dell’Ordine informa i propri iscritti che il Consiglio Nazionale APPC ha realizzato un nuovo applicativo software per la gestione, conservazione e consultazione dei Crediti Formativi Professionali degli iscritti, di proprietà del CNAPPC, che si è reso necessario date le criticità emerse a seguito dei cambi normativi che regolano la gestione e la conservazione dei dati amministrativi e che andrà a sostituire l’attuale piattaforma iMateria.

Credenziali d'accesso

Le credenziali di accesso sono quelle utilizzate per l’accesso centralizzato alla piattaforma iMateria.
Nel caso di smarrimento delle credenziali potrai attivare la procedura di richiesta delle stesse. Se la procedura di cui sopra non dovesse funzionare, puoi contattare l’assistenza al loro indirizzo e-mail

Ravvedimento operoso

Il Consiglio Nazionale ha deliberato di prorogare il semestre di ravvedimento operoso di altri 6 mesi, alla luce dell’articolato percorso di trasferimento della gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma di proprietà del CNAPPC, avvenuto durante l’anno in corso, e delle richieste avanzate dalla Federazione Ordini Architetti PPC dell'Emilia Romagna il 29/05/2023.

Pertanto, con lo scopo di agevolare e garantire agli iscritti il tempo necessario per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso ed attuare le verifiche necessarie sull’attività formativa compiuta, la nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è stabilita al 31 Dicembre 2023.

Nuove linee guida formazione

Il CNAPPC ha predisposto le nuove linee guida relative all’obbligo formativo che interessano tutti gli iscritti all’Ordine, in vigore dal 1° gennaio 2024, precisando che solo per l’anno 2023 le attività formative saranno computate in piattaforma in base a quanto prescritto dalle Linee Guida in vigore dal 1° gennaio 2020.

Vista la chiusura del triennio formativo 2020-2022 fissata con il ravvedimento operoso al 31/12/2023 (data entro la quale era possibile recuperare i crediti formativi per il raggiungimento dei crediti minimi previsti per il triennio e il recupero dei debiti pregressi), in considerazione delle persistenti criticità delle posizioni formative di alcuni iscritti, il CNAPPC ha comunicato di avere istituito un periodo di “controllo e verifica amministrativa” preventiva al passaggio dei dati al Consiglio di disciplina.

Tale periodo consentirà di verificare le posizioni formative di coloro che rilevano ancora criticità persistenti sulla propria posizione formativa. Tali iscritti dovranno comunicare all’Ordine di non risultare in regola a causa della mancata assegnazione di crediti pregressi acquisiti.

Le segnalazioni dovranno essere inoltrate entro il 30/03/2023 al seguente indirizzo: ordine.formazione@architettifirenze.it

In sintesi di seguito elenchiamo le principali novità apportate:

Art. 4 - Credito formativo professionale
  1. riporto crediti formativi professionali da 1 anno all'altro: aumentato da 20 a 40 per crediti generici. Il riporto è previsto anche per i crediti formativi in deontologia per un max di 8 CFP.
  2. in caso di reiscrizione:
    - entro 5 anni dalla cancellazione: recupero del debito pregresso ed esonero 6 mesi se iscrizione nel 2° semestre dell’anno
    - dopo 5 anni dalla cancelazione: nessun recupero debito pregresso, nessun esonero.
  3. iscrizione ad albo speciale: soggetto a formazione

Art. 5 - Criteri di attribuzione e riconoscimento CFP
  1. Riconoscimento CFP per “corsi”: aumentato da massimo 20 a massimo 30 CFP
  2. Master e formazione post-laurea, specializzazioni: modificato il riconoscimento da 20 a 30 CFP (se senza esame finale 15 CFP a dimostrazione della partecipazione), con esclusione dei CFP di deontologia.
  3. Altre attività:
    - modifica della modalità di riconoscimento per saggi, articoli e monografie;
    - modifica del riconoscimento per partecipazione a concorsi di progettazione;
    - introduzione del riconoscimento di CFP per brevetti nell’ambito dell’architettura e del design industriale;
    - introduzione riconoscimento CFP per attività specifiche deliberate dal Consiglio degli Ordini;
    - introduzione riconoscimento tutoraggio per tirocinio professionale;
Art. 7 - Esoneri
  1. Aumento esonero per maternità da 12 a 24 mesi, compresi i CFP per deontologia (= 40 CFP esonero).
  2. Esonero minimo previsto per un anno (non ammesso frazionamento)
Art. 8 - Procedure di verifica
  1. Introduzione di un periodo di “Verifica amministrativa” degli adempimenti formativi dei propri iscritti (entro 120 gg. dalla scadenza del triennio), a carico degli Ordini attraverso il contraddittorio. A seguire il Consiglio fornisce al Consiglio di disciplina l’elenco degli inadempienti.
  2. L'iscritto “sospeso” per qualsiasi tipo di sospensione è comunque obbligato ad adempiere all'obbligo formativo durante il periodo di sospensione.

Normativa

L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (formazione obbligatoria) per gli architetti è introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato con le seguenti linee guida approvate dal Consiglio Nazionale.

Si ricorda che

  • Gli iscritti devono acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica dell’acquisizione è effettuata su base triennale e il nuovo triennio si concluderà il 31/12/2025
  • Non sono previsti crediti minimi annuali, ma resta raccomandabile un’acquisizione costante nel corso del triennio. Eventuali crediti maturati in eccesso nel precedente triennio sono riportati automaticamente al triennio successivo, nel limite massimo di 40 crediti formativi di cui 8 massimo in discipline ordinistiche.
  • Ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, sono valevoli:
  1. I corsi frontali e i corsi di formazione a distanza (FAD), gli incontri, i workshop, le conferenze e simili (sia frontali che a distanza sincrona) che siano già stati accreditati presso il CNAPPC.
  2. in autocertificazione: corsi abilitanti e di aggiornamento (es. sicurezza, prevenzione incendi, RSPP moduli A, B e C, etc), la partecipazione a eventi formativi in qualità di relatori, esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile, master, ricerche, scuole di specializzazione e ulteriori lauree, monografie e saggi scientifici o di natura tecnico professionale, premi, menzioni o partecipazione a concorsi di progettazione, brevetti nell'ambito dell'architettura e del disegno industriale,attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali, attività formativa svolta all’estero,attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti, corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, corsi o seminari erogati da altri Ordini e Collegi professionali.

Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  • maternità, paternità, adozione e affidamento riducendo l’obbligo formativo di 40 CFP, ivi compresi i 8 CFP obbligatori in materia di discipline ordinistiche;
  • malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  • altri casi di impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (L. 382/1980). È precluso lo svolgimento della professione;
  • non svolgimento della professione, neanche occasionalmente per un anno, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione sotto la propria personale responsabilità. 

Inizio e fine dell'obbligo formativo

Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo, eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.

Sanzioni

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.
L’inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo con l’avvio delle procedure disciplinari, non rilevando, ai soli fini della disciplina, l’eventuale recupero effettuato successivamente alla scadenza del triennio.
Le sanzioni sono previste dall’art. 9 comma 2 del Codice Deontologico, che a seguito di modifica in vigore a partire dal 30/04/2021 recita come segue:


«La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%);
  2. censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18 (30%);
  3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (40%);
  4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (60%);
  5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione compresa superiore 37 CFP.

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.»

Antecedentemente al 30/04/2021 l’art.9 comma 2 del Codice Deontologico prevedeva le seguenti sanzioni:

  1. Censura nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 12 CFP;
  2. Sospensione per mancata acquisizione superiore ai 12 CFP, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Accreditamento eventi di enti terzi

Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti

L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (formazione obbligatoria) per gli architetti è introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato con il “Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale” e le “Linee guida attuative del Regolamento”, approvate dal Consiglio Nazionale.

Le attività valevoli ai fini di tale aggiornamento devono essere, dove previsto, sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC). L’organizzazione di tali corsi di formazione, in conformità con l’art. 7 del D.P.R. 137/2012, può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti “previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso”.

La richiesta di accreditamento da parte di soggetti formatori terzi al C.N.A.P.P.C.  devono essere inviate esclusivamente a formazione.cnappcawn.it e rispettare le indicazioni contenute negli allegati.

Per richiesta informazioni, invio documentazione e richieste scrivere a ordine.formazione@architettifirenze.it.

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