Professione

Organismo di mediazione degli architetti

OMA iscritto al n°847 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni presso il Ministero della Giustizia

Sportello informativo di mediazione

I mediatori dell’OMA sono disponibili ogni venerdì su prenotazione, presso la sede dell’Ordine degli Architetti, dalle ore 11.00 alle 13.00 per fornire informazioni sul servizio di mediazione.

Per appuntamenti scrivere almeno 48 ore prima a: conciliazione@architettifirenze.it

Perché un organismo degli architetti?

La normativa vigente in materia, in particolare il Decreto Legislativo n°28/2010 all’art.19, conferisce agli Ordini Professionali la possibilità di costituire al loro interno, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, un organismo di conciliazione, per le materie riservate alle proprie competenze professionali.

Il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto opportuno investire energia nella formazione del proprio organismo tecnico, tramite un gruppo di studio che fin dal 2010 si impegna nel progetto di mediazione; questa opportunità riveste particolare importanza per l’attuale periodo storico in cui ci troviamo ad operare e nello stesso tempo per completare ed inquadrare nella giusta ottica di professionalità la figura dell’architetto moderno.

Cos'è la mediazione?

La mediazione è uno strumento alternativo per la risoluzione delle controversie. Le caratteristiche principali del procedimento sono l’informalità, la celerità e la riservatezza; l’incontro di mediazione si svolge alla presenza delle parti e di un “terzo neutrale” ovvero il mediatore.

Il mediatore è una figura professionale formata dotata di competenza specifica, non è un giudice né un arbitro per cui non assume decisioni e deve essere imparzialeneutrale indipendente; il mediatore ha il compito di aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.

La mediazione è un procedimento volontario, i cui veri protagonisti sono le parti; a seguito del primo incontro, queste ultime decidono liberamente se aderire alla procedura e quando interromperla, anche qualora l’accordo non sia stato raggiunto.

In caso di mancata adesione della parte chiamata o di mancato avvio del procedimento di mediazione vero e proprio, il primo incontro è gratuito, ad eccezione dei diritti di segreteria (40 € + iva per liti di valore fino a 250.000 € e 80 € + iva per quelle di valore superiore).

Ai sensi degli artt. 2 e 4 del Decreto Legislativo n°28/2010, chiunque può richiedere la mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

L’Organismo di mediazione degli architetti ha partecipato al Progetto Nausicaa dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Firenze che mira a promuovere la cultura della mediazione ed in particolare a sperimentare la conciliazione delegata.

Secondo l’art. 5-quater del Decreto Legislativo n°28/2010 modificato dal D. L.vo n°149/2022:

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Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.

Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 (3 mesi prorogabili di ulteriori 3 mesi). La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice può dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Contatti

e-mail: conciliazione@architettifirenze.it
PEC: conciliazione@pec.architettifirenze.it

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